Si intendono le attività sportive svolte dai tesserati e organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FIGC, FIN, FIT, FIPAV, etc); le Discipline associate (FASI per l’arrampicata sportiva, per esempio); gli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni (CSI, PGS, UISP, CUSI, etc) o gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche.
In questi casi i tesserati devono presentare il certificato medico sportivo (esclusi i tesserati che non svolgono attività fisica – i dirigenti sportivi – e quelli la cui attività sportiva non implica l’impegno fisico – i giocatori di bridge della FIGB, per esempio).
Il certificato medico sportivo per attività sportive non agonistiche è a pagamento (esclusi i casi di attività ed eventi sportivi scolastici come i Giochi della gioventù, per i quali il preside può richiedere l’esenzione dal pagamento) e ha validità di 1 anno.
Il certificato medico sportivo per le attività non agonistiche può essere rilasciato da uno specialista in medicina dello sport, da un medico di medicina generale o dal pediatra e deve contenere gli esiti di una anamnesi ed esame obiettivo, della misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo.